Scarica la Circolare 92 INPS (Link a Circolare 92 INPS avente per oggetto: Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia. Riconoscimento della prestazione previdenziale)
Da pochi giorni è stata pubblicata la circolare 92 dell’INPS che apporta una importante modifica riguardo le modalità di corresponsione dell’indennità per assenza per malattia a seguito di presentazione del certificato di temporanea incapacità lavorativa (certificato di malattia INPS).
La novità principale è che, fermo restando il principio che l’ente considera, in via generale, la data del rilascio del certificato come determinante ai fini del conteggio della cosiddetta “carenza” (primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell’eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (ad esempio, assenza alla visita medica di controllo), qualora l’assistito riferisca di essere stato già assente dal lavoro il giorno precedente la visita ed il medico lo riporti nello spazio “dichiara di essere ammalato dal …”, l’INPS corrisponderà l’indennità già a partire da quel giorno anche se la visita si è svolta in studio e non solo, come avveniva prima dell’entrata in vigore di quanto disposto dalla nuova Circolare, in caso di visita domiciliare.
Attenzione però! Qualora il giorno precedente la visita cada di sabato, domenica o festivo infrasettimanale, questo non sarà indennizzato, in quanto l’ente stabilisce che, essendo in quei giorni disponibile il servizio di Continuità assistenziale, il lavoratore abbia la possibilità di ottenere comunque il certificato fin dal primo giorno di assenza.
Nella circolare si richiama anche il principio che l’INPS corrisponde l’indennità a partire dal quarto giorno di malattia, mentre i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro. Occorre però ricordare che, qualora nel certificato sia specificato, barrando l’apposita casella, che si tratta di una CONTINUAZIONE rispetto ad un certificato precedente, oppure di una RICADUTA (ripetersi di evento patologico analogo o comunque direttamente correlato a quanto riportato in diagnosi, manifestatosi entro trenta giorni dal rientro al lavoro), l’indennità sarà corrisposta dall’INPS sin dall’inizio dell’assenza. Anche in questi due casi è considerato valido il criterio di indennizzo del giorno precedente alla visita, qualora riportato nello spazio “dichiara di essere ammalato dal …”.
Inoltre viene richiamato il principio che “Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante”.
Un aspetto rilevante è che nella Circolare siano riconosciuti come motivi dell’erogazione dell’indennità fin dal giorno precedente la visita, l’elevato carico lavorativo del Medico di Medicina Generale, la molteplicità dei suoi compiti e la sua necessità di programmare gli accessi in studio e che ciò possa talvolta determinare l’impossibilità di visitare il lavoratore fin dal primo giorno di assenza per malattia.
Altro aspetto importante è quello di informare i lavoratori della necessità di utilizzare il servizio di Continuità Assistenziale qualora l’assenza abbia inizio di sabato, domenica o giorno festivo infrasettimanale, senza aspettare il rientro al lavoro del proprio medico.

