Purtroppo riceviamo frequentemente segnalazioni da parte di Colleghe/Colleghi relative al mancato rilascio del certificato di temporanea incapacità allo svolgimento di attività lavorativa (certificato INPS di malattia per assenza dal lavoro) da parte di medici operanti in strutture pubbliche (DEA, Day Hospital, Reparti di degenza)  o private, che, avendo effettuato prestazioni sanitarie a lavoratori non in grado di riprendere immediatamente l’attività, sono invece tenuti a certificare tale condizione.

Queste omissioni contravvengono le norme in materia, richiamate ad esempio dal documento del 10.03.2011, protocollo 7316 della Direzione Sanità della Regione Piemonte avente per oggetto Indirizzi regionali in osservanza alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2011/DFP/DDI del 23 febbraio 2011 di ulteriori indicazioni in merito alla applicazione delle disposizioni DM 26 febbraio 2010 “definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia ai SAC”.

In questo documento si ravvisa che “l’Art 55 septies comma 1 del D.L.gs n. 165/2001 così come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009 prevede, tra l’altro, che la certificazione medica a giustificazione di assenza per malattia debba essere predisposta da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN. Da ciò discende l’obbligo per i medici del SSN di emettere tale tipo di certificazione, cosa confermata dal regime sanzionatorio previsto al successivo comma 4 e, d’altra parte, la stessa circolare già citata n. 1/2011, al punto 2, contempla che le disposizioni per l’invio telematico delle certificazioni di malattia, si applichino anche alle strutture di pronto soccorso e agli ospedali al momento del ricovero e della dimissione”.
Nel DM 26 febbraio 2010 viene stabilito che è il medico curante che trasmette all’INPS il certificato di malattia per via telematica e che quindi tale obbligo di trasmissione, in base alla definizione di “medico curante” contenuta nella circolare INPS 13/5/96 n. 99, riguarda i medici convenzionati (MMG, PLS, specialisti) e i Medici Dipendenti.
Con la successiva Circolare n. 2/2010 DFP del 5 ottobre 2010 vengono inseriti nell’obbligo di certificazione telematica di malattia anche i Medici liberi professionisti.

In assenza del rilascio della certificazione, il cittadino si vede costretto a ricorrere al Medico di Medicina Generale (di famiglia o di Continuità assistenziale) e, per ottenere ciò, deve effettuare pur indisposto un superfluo accesso in studio.
Sappiamo bene come spesso in tali situazioni si rischi il generarsi di un conflitto tra il medico e l’assistito, il quale pretenderebbe il rilascio senza doversi sottoporre a nuova visita, magari anche solo tramite una telefonata, essendo già stato visitato in ospedale, oppure di ottenere una visita domiciliare assolutamente superflua qualora diretta esclusivamente al rilascio di un certificato di cui dovrebbe già disporre.

L’ulteriore visita si renderebbe però indispensabile stante l’obbligo del rilascio solo a seguito della diretta constatazione delle motivazioni cliniche che giustificano l’assenza dal lavoro, come stabilito da norme giuridiche (Articolo 55 quinquies comma 3 D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, aggiornato con D. Lgs. 150/2009, circolare 5/2010 del Ministero della Salute) e deontologiche e sancito da Sentenze della suprema Corte di Cassazione (ad esempio Cassazione V sez. penale sentenza n. 18687/2012).
Riportiamo a ulteriore conferma dell’obbligo certificativo, l’art. 24 del Codice di Deontologia Medica vigente il quale recita: Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.

In conclusione, l’emissione, quando necessaria, del Certificato di malattia da parte di ogni medico che ha in cura un lavoratore, è vincolata a norme legali e deontologiche e il mancato rilascio, oltre a contravvenire le disposizioni, priva il lavoratore di un sacrosanto diritto e comporta il venir meno del dovere di reciproco rispetto e collaborazione nei confronti di colleghi che si trovano costretti a rimediare all’omissione.

L’Ordine dei Medici di Torino si è attivato più volte per la corretta informazione di tutti i medici, attraverso l’invio alle Direzioni Sanitarie Ospedaliere della comunicazione 3274P del 12 marzo 2024 che, ti alleghiamo, e della recente email del 21 maggio 2025 che tutti i medici hanno ricevuto, e che è pubblicata sul sito dell’Ordine e consultabile da tutti i medici e odontoiatri.

Puoi scaricare:
Comunicazione 3274P del 12 marzo 2024