L’avvio del Ruolo Unico e dello svolgimento dell’attività oraria nelle AFT e nelle Case di Comunità può generare molti dubbi, apprensioni e incertezze, come del resto ogni novità che impatta sul nostro lavoro, già gravato da difficoltà e sovraccarichi lavorativi.
Proprio per questo FIMMG ha lavorato ad un Accordo con la Regione Piemonte che integra l’AIR 2024 introducendo misure capaci di rendere più flessibile e sostenibile l’attività oraria. Tale Accordo è stato firmato il 10.06.2026 e, ad oggi, è in attesa di delibera regionale.
Tra gli aspetti più rilevanti dell’Accordo, di cui alleghiamo il testo integrale, evidenziamo:
Per tutti i medici di assistenza primaria (ruolo unico, solo ciclo di scelta, doppio ruolo)
- Il superamento delle 1500 scelte complessive, compresi gli assistiti acquisiti in deroga al massimale, non comporta alcun obbligo di svolgere attività oraria; sarà comunque possibile, in caso di volontaria disponibilità e con esplicita richiesta del medico, svolgere fino a 6 ore settimanali. Tale disponibilità non sarà revocabile prima di 12 mesi
- È prevista la possibilità di sospendere anche solo una delle due attività (oraria o a ciclo di scelta) per tutte le forme previste dall’ACN all’art. 22 (ad esempio per aspettativa e part-time) ad eccezione del ristoro psico-fisico e della malattia o infortunio con attivazione delle tutele assicurative previste
- In caso di gravidanza e puerperio la sospensione dell’attività a ciclo di scelta è facoltativa, mentre quella oraria nelle strutture aziendali è obbligatoria in analogia ai vincoli previsti per il lavoro dipendente
- per tutti i medici che svolgono altre attività convenzionali a quota oraria (codici bianchi in PS, sportello ISI, progetti validati nei comitati aziendali), le ore impiegate in queste attività saranno riconosciute come quota oraria assolta
- per i medici che, oltre ad avere già degli assistiti in carico, assumano anche un incarico di sostituzione oltre i 30 giorni, il calcolo delle ore da svolgere per la quota oraria dovrà tenere conto della somma dei propri assistiti e di quelli del medico sostituito.
Per tutti i medici di assistenza primaria a ruolo unico
- Viene introdotta la possibilità di contenere il massimale a 1200 scelte con mantenimento di 12 ore settimanali di attività oraria. Ciò è consentito anche per i medici che operano nella Città di Torino, indipendentemente dal fatto che il rapporto ottimale previsto è di 1300 scelte.
Per i medici con solo incarico a ciclo di scelta
- La richiesta di adesione al Ruolo Unico rimane facoltativa, ma potrà essere fatta in ogni momento dell’anno, previa accettazione da parte della ASL sulla base delle necessità rilevate.
- Per i Colleghi che decidessero volontariamente di prestare attività presso le Case della Comunità senza aderire al Ruolo Unico, le ore di impegno saranno considerate opzionali e la disponibilità potrà essere revocata con un preavviso di 30 giorni
Per i medici del Corso di Formazione in Medicina Generale con incarico temporaneo
- La compatibilità ore/scelte rimane limitata a 24 ore fino a 650 scelte ed a 12 ore tra le 651 e le 1000 scelte, comprese le scelte in deroga, come previsto dalla normativa vigente.
Infine, nella seduta del tavolo regionale dell’8 luglio 2026 è stata ribadita la possibilità per tutti i medici di richiedere l’autolimitazione del massimale, motivata da situazioni specifiche e di particolare gravità valutate nell’ambito del Comitato Aziendale della rispettiva Azienda, anche per i medici che non svolgono attività oraria.
Tutte queste misure sono rivolte ad agevolare il più possibile i Colleghi nell’organizzazione del proprio lavoro, permettendo di conciliare l’attività oraria con quella fiduciaria in modo sostenibile, tenendo conto delle esigenze individuali e costituiscono un importante passo nella direzione di migliorare le condizioni organizzative e professionali di tutti i medici di medicina generale.

