Un Collega ci domanda se si ha diritto a ricevere gli arretrati relativi al tempo intercorso tra la domanda di inizio/variazione di una forma associativa e l’effettivo avvio

Caro Collega,
le indennità vengono corrisposte a decorrere dalla data di effettiva variazione o costituzione della forma associativa, che può avvenire solo nei 90 giorni successivi alla comunicazione del nulla osta. Prima del nulla osta la variazione o costituzione non è approvata, pertanto non possono sussistere arretrati.