Sono una nuova vostra iscritta, mi sto accingendo a cambiare tipo di attività lavorativa, da medico specialista con contratto a tempo indeterminato a medico di medicina generale.
Dovrò fare il corso di 3 anni, ho già superato il concorso e sono iscritta al CFSMG Regione Piemonte, ho chiesto l’aspettativa non retribuita, chiedo se per questo tipo d’aspettativa e per la motivazione, l’Azienda Sanitaria è obbligata oppure è facoltà dell’ente stesso, concederla.
Abbiamo letto con attenzione la tua situazione e cerchiamo di chiarire gli aspetti normativi per orientarti nel modo più corretto.
La disciplina di riferimento è l’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che prevede che il medico dipendente che intraprende un percorso formativo venga collocato in aspettativa senza assegni “compatibilmente con le esigenze di servizio”: non ci sarà retribuzione, ma il periodo dovrebbe essere utile ai fini contributivi (“quiescenza e previdenza”).
Questo significa che il diritto all’aspettativa esiste, ma non è assoluto: l’azienda non è automaticamente obbligata a concederla e può valutarne la compatibilità con l’organizzazione del servizio.
In pratica, l’Azienda può concederla oppure motivare un eventuale rifiuto con ragioni legate a carenze di personale o ad altre necessità organizzative. Per evitare che l’Azienda la neghi, è importante che tu fornisca una motivazione chiara.
Ti suggeriamo di presentare la richiesta di aspettativa in forma scritta, specificando la motivazione legata alla frequenza del corso di formazione.
Qualora dovessi ricevere un diniego, ti invito a comunicarcelo: potremo valutare insieme le motivazioni dell’Azienda e intervenire, se necessario, per tutelare i tuoi diritti.
Ps: Per quanto riguarda il tuo nuovo percorso, la partecipazione al triennio di formazione in Medicina Generale è pienamente legittima, ma occorre ricordare che vige l’incompatibilità con altri rapporti di lavoro dipendente. Ciò significa che non è possibile mantenere contestualmente un rapporto di lavoro con due diverse aziende sanitarie. Questo elemento non incide sulla richiesta di aspettativa, ma diventerà rilevante al momento dell’avvio dell’attività convenzionata.

