Sono MMG e lavoro in una medicina di gruppo.
Vorremmo avere informazioni sulla condivisione degli spazi con specialisti.
Vorremo sapere se possibile affittare i locali in uso alla medicina generale a colleghi specialisti o meno.
Non abbiamo chiaro se siano ancora vigenti o meno le disposizioni sulla suddivisione degli spazi, come previsto dal D.L. Balduzzi, oppure si possa operare nel medesimo spazio.
Cara Collega,
dal nostro ACN (04.04.2024 art. 35 che alleghiamo) si evince che, al di fuori dell’attività convenzionale, altre attività sanitarie (non però quelle di strutture che erogano servizi sanitari e quindi soggette ad autorizzazione quali poliambulatori o cliniche) possono essere svolte negli stessi spazi senza violare quanto normato.
ART. 35 – REQUISITI DEGLI STUDI MEDICI.
1. Lo studio professionale privato del medico del ruolo unico di assistenza primaria con attività a ciclo di scelta è presidio del Servizio Sanitario Nazionale che concorre al perseguimento degli obiettivi di salute del medesimo Servizio nei confronti del cittadino mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate. Lo stesso è utilizzabile, previo accordo tra i medici, per lo svolgimento dell’attività del medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria.
2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli spazi, degli arredi e delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività di assistenza primaria, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione conformi alla legislazione e ai regolamenti vigenti, di strumenti di comunicazione con gli assistiti, di strumenti informatici idonei per assolvere ai compiti di cui all’articolo 6.
3. Gli spazi di cui al comma precedente sono adibiti esclusivamente ad uso di studio medico per lo svolgimento dell’attività convenzionale, al di fuori della quale è possibile utilizzarli per altre attività sanitarie, e possono essere anche inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche oppure attività sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura, fatte salve diverse determinazioni regionali che assicurino, comunque, la salvaguardia dell’interesse del S.S.N.

