Buonasera, sono MMG iscritto al sindacato e necessito di una consulenza da parte di un avvocato od un medico legale. Mi è stata richiesta con raccomandata la cartella clinica da parte di un avvocato delegato dalla figlia di un mio assistito deceduto. Nella raccomandata ricevuta sono allegati i seguenti documenti: atto di morte, atto notorio in cui la figlia compare come erede, documenti di identità e la delega all’avvocato. Vi chiedo se posso inviare, senza incorrere in sanzioni, la cartella al suddetto avvocato, trattandosi di dati sensibili. Resto in attesa di un riscontro.
Cordiali saluti
Cara Collega,
abbiamo richiesto recentemente un parere al nostro Avvocato consulente per questi temi, su una richiesta analoga pervenuta da un Collega.
Ti inoltriamo la risposta che è strettamente pertinente al quesito che ci hai posto.
Il quesito relativo alla possibilità dei familiari di un paziente deceduto di poter accedere alla sua documentazione sanitaria trova risposta positiva. La vigente legislazione prevede che il fascicolo sanitario, la cartella clinica o la documentazione sanitaria di un paziente deceduto possano essere richiesti dai parenti che ne esercitano il diritto riconosciuto.
Il Codice civile all’art. 536, la normativa sulla privacy all’art. 9 riconoscono, come soggetti aventi diritto di accesso alla documentazione sanitaria del defunto, gli eredi legittimi del defunto. Questo diritto è stato affermato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza 2866/2008 la quale specifica che l’interessato (cioè il legittimario) ha il diritto ad accedere alla cartella clinica del defunto senza essere tenuto a fornire delle giustificazioni sui motivi di tale richiesta.
Vi è un’unica possibile complicazione costituita dal divieto espresso, formalizzato per scritto dal titolare dei dati, ormai deceduto, di non renderli accessibili a nessuno, neppure ad alcuno dei suoi familiari. In un simile caso la situazione rende necessario al legittimario una specifica azione.
Al momento della richiesta di copia il medico avrà cura di pretenderla per scritto, sincerandosi mediante autodichiarazione del richiedente della qualità di legittimario, del rapporto di parentela, dei dati anagrafici del de cuius etc.
In caso di coeredi ciascuno è titolare del diritto di accesso in pienezza. Il medico inoltre non è tenuto a sapere se ci sono più eredi.
Resto a disposizione.
Avv. Roberto Longhin

