Buongiorno,
Avrei bisogno di avere informazioni riguardo la mia condizione.
A causa di un grave problema di salute famigliare mi sto facendo sostituire spesso alternando brevi rientri.
Sicuramente raggiungerò e supererò i 30 gg di assenza per il ristoro psico-fisico (io sto segnalando con tale motivazione le mie assenze perché non ho trovato un’alternativa nel modulo da compilare e far pervenire alla ASL) e sicuramente a breve la mia assenza diverrà continuativa.
Mi pare di comprendere che il nostro Contratto non includa assenze tipo “Legge 104” (non siamo dipendenti!), ma non ho trovato molto anche come altra tipologia di tutela.
Uno dei quesiti più concreti è quindi capire, dopo il 30° giorno, quanto rimarrà sul mio cedolino, considerato che ovviamente devo continuare a sostenere le spese dello studio ed in particolare della mia segretaria (30 ore/settimana).
Non ho mai stipulato polizza assicurativa aggiuntiva; io vi sto chiedendo cosa prevede il nostro contratto e il mio rapporto con l’ASL.
Cara Collega,
ci dispiace molto per la situazione.
Il nostro ACN non prevede la 104 ma ha recentemente introdotto la possibilità di assentarsi fino a 36 giorni all’anno per assistenza a un familiare per gravi motivi di salute. Inoltre possiamo usufruire del part time, che in Piemonte è definito come una percentuale di ore al giorno o di giorni al mese o di mesi all’anno per assistenza a familiari con inabilità totale e accompagnamento. Inoltre sempre il nuovo ACN consente di assentarsi senza limiti di tempo chiedendo autorizzazione al Comitato Aziendale.
Ti riportiamo gli articoli da citare nel modulo di sostituzione:
Articolo 22 comma 2 lettera b)
2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale nei seguenti casi:
a) in caso di malattia o infortunio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque; per la durata complessiva della inabilità temporanea assoluta, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale. Tali condizioni devono essere comunicate dal medico all’Azienda;
b) per documentati motivi assistenziali nei riguardi di familiare con gravi motivi di salute, fino ad un massimo di 3 giorni/turni al mese;
Articolo 22 comma 3 lettera d)
3. Il medico di medicina generale ha diritto di usufruire di sospensione parziale dall’attività convenzionale per periodi non superiori a 18 (diciotto) mesi nell’arco di 5 (cinque) anni nei seguenti casi:
a) allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
b) adozione o affido di minore nei primi 12 mesi dall’adozione o affido;
c) assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d) assistenza a familiari, anche temporaneamente conviventi, con inabilità totale e titolari di indennità di accompagnamento.
Articolo 22 comma 13
Tranne che per le ipotesi di cui ai commi precedenti e per l’espletamento del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale, per ulteriori e motivate richieste di sospensione dall’attività l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’articolo 12, si esprime con motivazione sulla richiesta.
Non è ad oggi purtroppo ancora attivo un sistema assicurativo legato al nostro ACN per il rimborso del sostituto in questi casi. In caso di sostituzioni che superano i 30 giorni, al sostituto direttamente pagato dall’ASL verrà corrisposta la stessa cifra prevista per i primi 30 giorni (vedi calcolatore compenso), la restante parte è invece corrisposta al titolare.

