Domande dagli iscritti
In questo numero parleremo di:
- Prescrizione di test genetici: sempre e solo a carico dello specialista?
- Ricette non dematerializzabili: è possibile inviare la scansione via mail?
- Paziente che ci ha revocato: la consegna della cartella clinica è a pagamento?
- Certificato di malattia con indirizzo di reperibilità errata: di chi è la responsabilità?
- Certificati sulla capacità di intendere e volere: quale il nostro ruolo?
Prescrizione di test genetici: sempre e solo a carico dello specialista?
Mi è stato richiesto da reparto di medicina generale ospedaliero, tra gli altri esami, il polimorfismo della protrombina, test genetico. Vorrei sapere se come medico di famiglia possa richiederlo in quanto mi pareva fosse solo prescrivibile da specialista (secondo decreto appropriatezza).
Cara Collega,
la richiesta di test genetici è a carico degli specialisti autorizzati e non del medico di famiglia. Solo in caso di proposte circostanziate provenienti da specialisti privati o comunque non dotati di possibilità di emettere ricetta e identificabili con n. iscrizione all’Ordine e C.F., è possibile per noi richiedere l’esame specificando gli estremi di riconoscimento del primo prescrittore.
il riferimento è il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” o Decreto sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza). Tale Decreto, che ha sostituì il così detto Decreto Lorenzin, indica le prestazioni prescrivibili a carico del SSN e suggerisce in quali condizioni sia appropriata la prescrizione di alcuni accertamenti diagnostici (indicazioni di appropriatezza), ma soprattutto stabilisce quali siano le prestazioni che, per essere erogate al cittadino a carico del Sistema Sanitario Nazionale, debbono rispondere a modalità prescrittive particolari (criteri di erogabilità). Il Decreto prevede che in tutti i casi in cui per la prestazione richiesta sia necessaria la prescrizione del Medico specialista (casi in cui nel Decreto figura l’indicazione “a seguito di visita specialistica”, “su prescrizione specialistica e “prescrivibile dallo specialista”), lo stesso deve procedere alla prescrizione diretta indicando il quesito diagnostico e tenendo conto dei contenuti del decreto nell’ambito della buona pratica clinica. Nel caso in cui il Medico specialista non sia abilitato alla prescrizione diretta, prescriverà la prestazione su ricetta bianca, curando che siano indicati i propri identificativi (codice fiscale e numero di iscrizione all’Ordine professionale) e motivandola con riferimento alle condizioni di erogabilità. Tale prestazione potrà, a questa condizioni, essere trascritta dal Medico di Medicina Generale su ricetta dematerializzata, barrando la casella “S” (suggerita) e riportando i riferimenti del Medico induttore.
Di seguito l’elenco di esami, previsti dal Decreto come di competenza specialistica, di più frequente utilizzo.
Prestazioni che richiedono prescrizione specialistica
-Tutte le prestazioni di tipo genetico o citogenetico
– Test epicutanei o intracutanei nel sospetto di paziente allergico
– IgE specifiche allergologiche
– CA 19-9: su prescrizione specialistica a completamento diagnostico in situazioni nelle quali altri accertamenti, in particolare “imaging” indichino la presenza di neoplasia
– Tomoscintigrafia Miocardica (PET) di perfusione a riposo e dopo stimolo
– Tomoscintigrafia Cerebrale
– Tomoscintigrafia Globale Corporea.
Ricette non dematerializzabili: è possibile inviare la scansione via mail?
Importante informazione, pubblicata anche dal sito dell’OMCEO Torino circa la prescrizione di farmaci per i quali non si può produrre ricetta dematerializzata (in particolare benzodiazepine):
Farmaci non dematerializzabili: una corretta prescrizione
La Circolare congiunta del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute del 3 marzo 2022 fornisce le indicazioni applicative agli operatori per la corretta prescrizione dei farmaci.
Ad un anno dalla sua firma, riteniamo opportuno ricordare ai colleghi che è possibile dematerializzare prescrizioni non a carico del SSN (c.d. ricetta bianca) ripetibili e non ripetibili.
Restano tutt’ora escluse dalla dematerializzazione:
-
- – le prescrizioni dei medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E) secondo i criteri previsti dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i., fatti salvi i farmaci prescritti per la terapia del dolore di cui all’allegato III bis del testo unico DPR 309/90
- – le prescrizioni relative alle preparazioni magistrali e officinali.Ne consegue che per tutte le prescrizioni non inviabili dal sistema, non può essere accettata una copia. Dunque le ricette bianche emesse manualmente (ad es. prescrizioni di benzodiazepine) non possono essere accettate se scansionate e inviate tramite sistemi informatici. La corretta pratica prevede che il paziente acquisisca la copia cartacea originale.
Paziente che ci ha revocato: la consegna della cartella clinica è a pagamento?
Un Collega ci ha chiesto se siamo tenuti a consegnare copia della scheda clinica che teniamo per i nostri assistiti, anche nei confronti di un paziente che ci ha revocati, e, se sì, se possiamo addebitargli un costo.
l’art. 43 comma 5 dell’ACN stabilisce che il Medico di Famiglia
“… cura la tenuta e l’aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata di ciascun assistito, ad uso del medico e ad utilità dell’assistito e del S.S.N. In caso di revoca della scelta, l’assistito può richiedere la scheda entro due anni. La scheda sanitaria individuale informatizzata deve essere condivisa con gli altri medici della AFT, nell’ambito del sistema informativo regionale;”
Pertanto il suo rilascio non deve comportare alcun costo per il paziente che ne faccia richiesta.
Certificato di malattia con indirizzo di reperibilità errata: di chi è la responsabilità?
Un Collega ci chiede un parere circa un certificato di temporanea incapacità lavorativa (certificato di malattia INPS) nel quale per errore non ha riportato la corretta reperibilità durante la malattia dichiaratagli dall’assistito. L’INPS non ha ritenuto indennizzabile la malattia in quanto non è riuscita ad effettuare la visita fiscale (nella residenza riportata l’assistito risultava assente). In questi casi di chi è la responsabilità
Il compito di verificare che i dati relativi alla reperibilità, qualora diversi da quella di residenza, siano corretti, è affidato al lavoratore, potendo richiedere al medico copia del Certificato oppure attraverso il sito dell’INPS. Così è specificato nella la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione relativo allaTrasmissione per via telematica dei certificati dì malattia. Indicazioni operative per i lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. (Circolare 4/11 del 18.03.2011).
È pertanto consigliabile fornire al lavoratore copia pdf del certificato di malattia per la verifica dei dati, in modo da evitare spiacevoli contenziosi.
Certificati sulla capacità di intendere e volere: quale il nostro ruolo?
Pervengono spesso, specie su richiesta di notai e con il tramite dei parenti, alla nostra attenzione richieste di certificati di capacità di intendere e di volere o comunque indirizzati a stabilire le capacità cognitive di nostri assistiti. Ecco la risposta che abbiamo fornito ad un Collega a questo proposito:
Caro Collega,
puoi senza dubbio produrre un certificato sulle condizioni di salute della tua assistita, con particolare riguardo alle sue capacità cognitive che potrai sondare con la semplice somministrazione di test quali il Mini Mental State Examination ed il test dell’orologio. Potrai riferire nel tuo certificato se la tua assistita dimostra di comprendere le domande che vengono
rivolte e se è in grado di esprimere il proprio pensiero. Si tratta senza dubbio di un certificato da onorare, con l’applicazione dell’IVA. Non può esistere una tariffa definita. Puoi regolarti in analogia ad altri certificati che comportano lo stesso impegno di tempo. E’ invece inopportuno e improprio indicare “la capacità o l’incapacità di intendere e di volere”, che non sono prerogative certificabili genericamente. “La capacità di intendere e di volere” va verificata al momento dalla persona che intenda far compiere quel dato e ben specifico atto al soggetto (es.: la deve verificare il notaio nel caso di un atto notarile) e, in caso di fondato dubbio, è possibile mettere in atto le procedure previste dal Codice Civile a tutela del soggetto (nomina dell’amministrazione di sostegno, richiesta di inabilitazione o di interdizione). L’incapacità di intendere e di volere, è verificata e dichiarata in questo caso dal giudice (uomo di legge e non di medicina) che ha la facoltà (ma non l’obbligo) di avvalersi di una consulenza tecnica medica, in tal caso fornita da un Medico inserito nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale.