Nel numero 252 di Giugno della nostra newsletter abbiamo trattato l’importante questione del rilascio del certificato di temporanea incapacità lavorativa (malattia INPS) da parte di ogni medico che dovesse constatare, durante la visita, la temporanea impossibilità della persona assistita di recarsi al lavoro. Tale obbligo non investe solo medici dipendenti o convenzionati, ma anche liberi professionisti, come ben richiamato dalle norme citate nell’informativa che abbiamo inviato.
Alcuni Colleghi ci hanno domandato se tale vincolo riguardi anche gli odontoiatri. Per rispondere a questo quesito alleghiamo un documento redatto dalla FNOMCeO, n. 88, protocollo 5467/2020 del 28/04/2020, dal quale si evince come anche l’odontoiatra, che verifica e certifica la
necessità dell’assenza per malattia per un periodo inferiore a dieci giorni, sia tenuto a trasmettere all’INPS la relativa certificazione.
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Per quanto riguarda poi l’eccezione relativa al periodo superiore ai dieci giorni, l’OMCEO Roma ha successivamente approfondito la questione ed in un aggiornamento del febbraio 2025, sulle corrette modalità di rilascio della certificazione di malattia ai lavoratori dipendenti del settore PRIVATO, ha specificato:
L’INPS, con il Messaggio HERMES N. 3044/2024, ha precisato che, per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall’INPS ai lavoratori PRIVATI, resta valida la certificazione prodotta da medici non appartenenti al SSN o con esso convenzionati, anche nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare*.
*L’Ordine ha richiesto chiarimenti all’Istituto previdenziale relativamente all’attualità di quanto previsto sul punto nella Circolare n. 21/2021, rispetto alla successiva Circolare n. 117/2021. Con nota del 29 gennaio 2025, l’INPS ha confermato quanto già espresso nel Messaggio HERMES N. 3044/2024, precisando che, per i lavoratori privati aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, il certificato di malattia conserva la sua duplice funzione di giustificare l’assenza dal lavoro e di costituire domanda per la prestazione previdenziale. Tale funzione non è stata modificata dall’articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, che riguarda esclusivamente i controlli sulle assenze. La Circolare INPS n. 21/2011 ha infatti chiarito che, ai fini dell’indennità previdenziale, sono validi anche i certificati di malattia rilasciati da medici non dipendenti o non convenzionati con il SSN, inclusi quelli per assenze superiori a 10 giorni o per il terzo evento di malattia nell’anno solare, in conformità con la normativa precedente e le circolari INPS n. 99/1996 e n. 134368 AGO/14 del 1981. Pertanto, il Messaggio HERMES N. 3044/2024 non introduce modifiche alla normativa vigente, ma fornisce solo indicazioni operative per garantire uniformità e correttezza nell’applicazione delle disposizioni relative alle certificazioni mediche ai fini previdenziali, nel rispetto delle normative e dei principi giuridici in vigore.
Puoi scaricare:
Documento FNOMCeO n. 88
In riferimento al documento OMCeO Torino indicato su FIMMGTO Notizie n. 252 segnaliamo che esiste una versione più recente consultabile a questo link.

